Descrizione
Recentemente l’articolo 45 della LP n. 6/2026, recependo la normativa nazionale sull’artigianato, ha modificato l’articolo 3 della LP n. 11/2002 che disciplina l’impresa artigiana, introducendo disposizioni volte a rafforzare la tutela sia delle imprese artigiane sia dei consumatori contro l'impiego indebito del termine “artigianale” e di ogni richiamo all’artigianato da parte di soggetti non autorizzati.
In base alle nuove disposizioni normative l'uso delle parole “artigiano”, “artigianale”, “artigianato” (o qualsiasi richiamo all'artigianalità) è riservato esclusivamente alle imprese e consorzi regolarmente iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane che producono o realizzano direttamente i beni e i servizi offerti.
Se un'impresa non è iscritta all’Albo Artigiani e non produce direttamente i beni/servizi commercializzati, le è severamente vietato utilizzare riferimenti all'artigianalità in qualsiasi forma.
Nel dettaglio:
- solo ed esclusivamente le imprese regolarmente iscritte all’Albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento hanno facoltà di impiegare termini legati all'artigianato o all'artigianalità;
- il divieto si estende espressamente anche alle iniziative di promozione e alla pubblicità dei beni e servizi;
- per ogni singola violazione la sanzione amministrativa è fissata nell'1% del fatturato, fermo restando l'importo minimo di 25.000,00 euro.
Per approfondimenti è possibile consultare le FAQ del MIMIT alla pagina https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/artigianato-articolo-16-legge-n-34-2026-domande-frequenti-faq