Voto domiciliare degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano

L’articolo 257 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (CEL) prevede che gli elettori affetti/e da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione possano richiedere, se dimorano nel territorio del comune per cui sono elettori, di votare presso il proprio domicilio,
Data:

19/03/2025

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Descrizione

Al fine di poter esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, gli/le interessati/e devono dichiarare tale volontà al/alla sindaco/a da martedì 25 marzo a lunedì 14 aprile 2025 comunicando l’esatto indirizzo allegando copia della tessera elettorale nonché un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale, di data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione.

Tale certificato dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa e, quindi, attestare l’esistenza delle condizioni di infermità di cui all’articolo 1, comma 1 del sopra citato decreto con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Nel certificato potrà inoltre essere attestata la eventuale necessità di un accompagnatore/una accompagnatrice per l’esercizio del voto.

Documenti

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Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 25/03/2025 16:03

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